Con l’ordinanza pubblicata ieri, lunedì 13 settembre, la V sezione del Consiglio di Stato si è  pronunciata nel giudizio di appello proposto dal Comune di Fasano contro la sentenza del TAR di Lecce che in primo grado aveva dato ragione a Feder Alberghi Brindisi.

Le tariffe approvate in materia di imposta di soggiorno dall’amministrazione comunale di Fasano per l’esercizio finanziario 2021 sono, allo stato, legittime.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato, Sez. V, con l’ordinanza n.4994 pubblicata il 13 settembre 2021, pronunciata nel giudizio di appello proposto dal Comune di Fasano (Br), avverso la sentenza del TAR Puglia, Lecce, n.1064 del 2021, che, in primo grado, aveva dato ragione a Feder Alberghi Brindisi.

I turisti, pertanto, dovranno regolarmente versare l’imposta di soggiorno secondo quanto stabilito dal Consiglio comunale di Fasano con deliberazione n. 103 del 26 novembre 2020, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento Imposta di Soggiorno” e relativo Regolamento pubblicata sull’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 4 dicembre 2020 al 19 dicembre 2020 e dalla Giunta comunale con successiva deliberazione n. 293 del 27.11.2020, avente ad oggetto: “Determinazione tariffe imposta di soggiorno – anno 2021”, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune dal 1° dicembre 2020 al 17 dicembre 2020.

Il Comune di Fasano (Br) è stato rappresentato e difeso in giudizio, innanzi al Consiglio di Stato, dal capo dell’Avvocatura comunale, Avv. Ottavio CARPARELLI del foro di Brindisi, e dall’Avv. Vito Aurelio PAPPALEPORE del foro di Bari.

L’udienza di merito sarà fissata nel secondo trimestre del 2022.

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