Il sindaco Francesco Zaccaria dispone ulteriori misure di contenimento alla diffusione del COVID19 con la chiusura al pubblico di tutti gli uffici pubblici.

Premesso che, come già disposto con Ordinanza n°8 del 09.03.2020, con il fine di attuare misure di carattere preventivo ai fini del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, l’Amministrazione comunale ha interdetto il pubblico da quasi tutti gli uffici comunali;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n°6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n°6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale”;
Considerato che l’O.M.S. – Organizzazione mondiale della sanità in data 11.03.2020 ha dichiarato il Coronavirus pandemia;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare ulteriori misure a scopo precauzionale ed atte a ridurre i rischi per la salute pubblica, e, fra queste, l’interdizione del pubblico da tutti gli uffici comunali;
In virtù dei poteri conferiti dal D. lgs. n. 267/2000, art. 50;
Visto lo Statuto comunale;
O R D I N A
per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, a parziale modifica della precedente Ordinanza n°8 del 09.03.2020 :
1.la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, a partire da venerdì 13 marzo e fino a tutto il 3 aprile 2020, ad eccezione dell’Ufficio Protocollo, aperto per eventuali emergenze dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00, con osservanza di tutte le prescrizioni previste nei DPCM su richiamati;
2.che gli uffici Demografici, ivi compresi i cimiteri – Urp, come già gli altri uffici comunali, siano contattati esclusivamente a mezzo email;
3.che i Servizi essenziali del Comune siano assicurati come segue:
-Stato Civile (raccoglimento delle registrazioni delle nascite e dei decessi) – reperibilità ai numeri 080 4394 252 – 253
-Cimiteriali – numero dedicato
-Protezione civile – 080 4394 314
-Assistenza domiciliare (dedicata alle persone non autosufficienti che vivono sole) – 080 4394315 e aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30;
1.la chiusura di tutti i cimiteri comunali, che verranno aperti unicamente per assicurare i servizi di trasporto, ricevimento e inumazione delle salme;
2.la limitazione dell’attività di tutti gli uffici comunali e la collocazione in ferie d’ufficio di tutto il personale cui sono affidati compiti non connessi allo svolgimento dei servizi essenziali e attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa;
3.la sospensione di tutti i termini previsti nei diversi procedimenti, ovvero nei provvedimenti autorizzatori e/o licenze e/o permessi rilasciati dal Comune di Fasano, con esclusione degli interventi destinatari di messa in sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità. Le
imprese e il personale tecnico impiegati nell’esecuzione di tali interventi sono autorizzati a prestare l’opera prevista fino alla compiuta messa in sicurezza.
R A C C O M A N D A
-le Associazioni, le attività private e commerciali, gli Enti privati e le Istituzioni pubbliche ad adottare tutte le misure idonee a garantire il contenimento della possibile diffusione di contagio del Covid19;
-i cittadini tutti ad osservare le indicazioni del Ministero della Salute (reperibili anche sul sito internet del Comune di Fasano) e ad evitare con attenzione i luoghi affollati;
-tutte le strutture socio sanitarie nonché quelle residenziali per anziani e disabili ad osservare tutte le misure adeguate per la tutela dei pazienti e ospiti, atte ad evitare la diffusione del contagio del virus Covid19.
R I C H I A M A
le indicazioni sulle azioni preventive e di igiene personale indispensabili per la limitazione del contagio:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
(fonte D.P.C.M. 8 marzo 2020)
È garantita la continuità della fornitura dei Servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n°146.
Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali ordinanze in contrasto con la presente.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà valida fino a nuova disposizione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Nello spirito di massima collaborazione si invita pertanto ad affidarsi sempre e solo alle informazioni e alle indicazioni che provengono da fonti istituzionali.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Fasano. Viene trasmessa al Prefetto di Brindisi, ai Dirigenti comunali, al Comando di Polizia locale e alle Forze dell’ordine.

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