Una delle pratiche agricole più diffuse in zona è la bruciatura delle stoppie, ovvero dei residui della mietitura di grano e graminacee. La Legge Regionale del 30 aprile 2009, n. 10 ha introdotto alcune novità , tra cui: àˆ stato fatto divieto, dal 15 giugno al 15 settembre 2009, di accendere fuochi nelle aree boschive e di bruciare le stoppie o altri residui colturali nelle aree ad esse immediatamente adiacenti; le precese “o fasce protettive” devono essere realizzate lungo il perimetro degli appezzamenti coltivati a cereali, prontamente a conclusione della mietitrebbiatura; dette precese devono essere larghe, ordinariamente, almeno 10 metri. Lungo i confini che distano meno di cento metri dalle superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonchè da terreni incolti tale larghezza deve essere di almeno 15 metri. I proprietari ed i conduttori che vogliono accendere le stoppie sono tenuti a darne comunicazione 7 giorni prima al Comando di Polizia Municipale del Comune in cui ricadono i terreni. àˆ fatto divieto assoluto di bruciare le stoppie nelle aree ZSC (Zone Speciali di Conservazione). Allo stato attuale nella Regione Puglia sono delimitate unicamente aree SIC e ZPS e non sono delimitate aree ZSC. I proprietari ed i conduttori di terreni incolti (ad eccezione dei pascoli permanenti, che comunque non sono dissodabili) o di terreni a riposo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea ed hanno l’obbligo di realizzare fasce protettive di almeno 10 metri lungo il perimetro del terreno.

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