È stato approvato ieri pomeriggio in Consiglio comunale il Regolamento sull’occupazione di suolo pubblico «con il quale diamo maggiore certezza a tutta la materia – afferma Renzo De Leonardis, assessore alle Attività produttive -; occorreva centrare l’attenzione su alcuni punti del vecchio Regolamento che necessitavano di essere sviluppati, oltreché disciplinare tutto il discorso sulle fioriere, dal materiale di cui devono comporsi alle dimensioni ed al posizionamento. Il tutto – sottolinea l’assessore De Leonardis – finalizzato a regolamentare la materia, in considerazione della valenza d’arredo urbano che le fioriere, in particolare, hanno insite in sé, al di là di essere anche strumento di dissuasione di sosta. Sono, pertanto, particolarmente soddisfatto del lavoro compiuto – afferma De Leonardis – anche in seno alla commissione consiliare, presieduta da Franco Masella e composta dai consiglieri Ernesto Perrini, Gina Albanese, Emma Castellaneta e Vittorio Fanelli, alla quale va il mio ringraziamento e nella quale non sono mancati spunti di estremo interesse che hanno contribuito a dare forma piena al Regolamento. Vi è anche da sottolineare – afferma l’assessore De Leonardis – che abbiamo voluto introdurre novità particolari riguardanti il nostro centro storico, nella direzione della valorizzazione e del rilancio del nostro “umbraculum”. Il borgo antico, indubbiamente – sottolinea De Leonardis – può e deve essere un motore aggregativo e attrattivo della nostra città». Il Regolamento sull’occupazione di suolo pubblico consta di 29 articoli e, a parte tutta la disciplina dettagliata dell’iter da seguire per ottenere l’autorizzazione «che adesso, finalmente, è chiara – afferma l’assessore – e, dunque, non più oggetto di margini interpretativi», stabilisce, in particolare all’art. 7 che la durata massima dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico permanente è di cinque anni (nel vecchio Regolamento era di 29 anni); «la ratio della novità – spiega De Leonardis – è quella della valorizzazione del patrimonio pubblico alla quale noi tendiamo». All’art. 17 si stabilisce che nel centro storico è consentita l’esposizione di vetrinette per la lista delle vivande e dei prezzi all’ingresso dei locali di somministrazione (dunque, bar, pizzerie, ristoranti e pub), delle dimensioni massime di 40 cm. di larghezza per 30 cm. di altezza e 10 cm. di profondità. All’art. 20 si chiarisce che l’occupazione di suolo pubblico è per l’esercizio di attività produttive; prima ci si riferiva soltanto all’esercizio del commercio. L’art. 21 disciplina dimensioni, posizionamento e materiale di composizione delle fioriere. Innanzitutto, oltre a riconfermare il consenso al posizionamento nei casi di comprovata situazione di necessità, si fa riferimento al posizionamento, nei casi di cui sopra, ricompresso nell’accesso diretto al locale destinato ad abitazione o allo svolgimento di attività professionale o produttiva su strada priva di marciapiede o con presenza di marciapiede di larghezza inferiore ai 40 cm. ; il materiale delle fioriere deve essere di pietra o pietra composita di colore naturale o bianco, di qualsiasi forma, della superficie massima di 2500 cm²; le fioriere devono contenere essenze arboree costituite da piante mediterranee, senza spine, e devono essere tenute in buono stato di manutenzione e sostituite in caso di malattie o essiccamento delle stesse; l’altezza della fioriera, comprensiva della pianta contenutavi, deve raggiungere al massimo i 120 cm., mentre la superficie della chioma della pianta contenuta nella fioriera non può essere superiore ai 3600 cm². Le fioriere e i dissuasori collocati su strade destinate al traffico veicolare devono essere collocati a distanza di un metro dall’edificio, a meno che la caratteristica geometrica della strada non consenta il rispetto di tali limiti, confermato dal parere vincolante del Comando di Polizia municipale e a condizione che la parte residua di strada non sia inferiore a 3 mt.; il discorso è diverso relativamente al centro storico ed alle strade interdette al traffico veicolare, per cui le fioriere devono essere collocate in aderenza al muro dell’edificio e non devono, comunque, costituire intralcio alla fruibilità degli spazi da parte dei pedoni; anzi, il posizionamento delle stesse può essere autorizzato solo a condizione che sia assicurata una zona libera per il transito dei pedoni non inferiore a 1,20 mt. Sulla fioriera deve essere applicata una targhetta metallica delle dimensioni di 8 cm. per 4 cm. recante il numero dell’autorizzazione e la data di scadenza, su modello predisposto dal Suap (Sportello unico attività produttive) del Comune. Le domande per ottenere l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico già presentate ed in fase di istruttoria verranno rilasciate sulla base del nuovo Regolamento, così che i titolari di autorizzazione già rilasciata prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento dovranno uniformarsi alle novità previste entro il 31 gennaio del 2013, a pena di decadenza dal diritto.

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