Nota di chiarimento dell’Amministrazione comunale sul profilo professionale e sulle competenze della figura istituzionale, in risposta alle recenti osservazioni esterne.
Con riferimento alle considerazioni emerse a mezzo stampa e social circa la figura del Disability Manager del Comune di Fasano, l’Amministrazione Comunale respinge le ipotesi di illegittimità paventate e reputa necessario offrire una precisa ricostruzione sotto il profilo normativo e istituzionale, a tutela della trasparenza e della correttezza dell’azione amministrativa, oltre che della rispettabilità del dott. Calabrese.
Il Disability Manager non è una professione regolamentata. Nel nostro ordinamento non esiste un albo nazionale dei Disability Manager, né la denominazione identifica una professione il cui esercizio sia subordinato a un titolo abilitante. Non trova quindi fondamento l’affermazione, suggestiva ma priva di base giuridica, secondo cui per assumere tale funzione in un Ente locale sarebbe obbligatorio possedere un Master di I o II livello in Disability Management o una particolare certificazione.
Questo non significa che la formazione non conti. Al contrario, la conoscenza delle politiche per la disabilità, dell’inclusione, dell’accessibilità e degli accomodamenti ragionevoli è un elemento altamente qualificante. Occorre però distinguere, con il dovuto rigore, tra competenze ed esperienza valutabili e un titolo professionale legalmente abilitante che, allo stato attuale, semplicemente non esiste. Lo conferma la stessa “Carta d’identità dei profili di ruolo – Disability Manager” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che indica il Master di II livello tra gli “ulteriori titoli di studio consigliati”, non quale requisito obbligatorio.
“Le figure previste dalla legge non vanno sovrapposte con malcelata malizia – interviene il sindaco Francesco Zaccaria –. Invito a non confondere la figura organizzativa che un Comune, nell’esercizio della propria autonomia, può denominare Disability Manager con funzioni diverse previste dalla legislazione statale. L’art. 39-ter del D.Lgs. 165/2001 disciplina il Responsabile dei processi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità nella PA. Il D.Lgs. 222/2023, nell’ambito del PIAO, prevede l’individuazione di un dirigente o dipendente con esperienza sui temi dell’inclusione, anche comprovata da formazione. Entrambe le norme valorizzano esperienza e formazione, senza introdurre alcun Master obbligatorio”.
Nel caso in questione, come chiarito nella comunicazione istituzionale del 26 giugno 2026, l’incarico è di natura espressamente fiduciaria e gratuito, finalizzato a sostenere l’attuazione del PEBA, l’inclusione e l’accessibilità universale sul territorio. La legittimità della nomina va quindi verificata sul decreto sindacale e sulla disciplina organizzativa dell’Ente, senza introdurre requisiti arbitrari, come albi e master obbligatori, che il legislatore nazionale non ha previsto.
“Devo inoltre precisare, per completezza – chiarisce il sindaco Zaccaria –, che la documentazione professionale è stata regolarmente fornita dal dott. Calabrese al Comune anteriormente all’adozione del decreto. L’eventuale ritardo nella pubblicazione sul sito istituzionale attiene agli adempimenti successivi di trasparenza e va tenuto distinto dalla preventiva acquisizione e valutazione. Mi pare francamente inopportuno polemizzare su temi che dovrebbero unire tutti, istituzioni e politica. E la polemica appare ancor più incomprensibile se si considera lo spessore umano e professionale del dott. Antonio Calabrese, direttore del Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito, che di inclusione si occupa da una vita sul campo e non a mezzo stampa”.
