I Giudice di Pace di Ostuni e Fasano, su ricorsi predisposti dallo “Sportello dei Diritti” della Provincia di Lecce, hanno sentenziato l’annullamento di due diversi verbali per presunti eccessi di velocità ex art. 142, 9° comma del codice della strada perchè gli apparecchi di rilevazione non risultavano adeguatamente segnalati e non era stato rispettato l’obbligo di preventiva informazione della presenza degli stessi. I due Giudici, che in via cautelare avevano decretato la restituzione della patente di guida ai due automobilisti leccesi a cui era stata ritirata per un presunto eccesso di velocità , hanno accolto nel merito le motivazioni addotte nei ricorsi ed in particolare quella relativa agli obblighi stabiliti dal Codice della Strada e dal Regolamento d’attuazione relativamente alla preventiva ed adeguata segnalazione degli apparati elettronici di rilevazione delle infrazioni.

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